Onorevoli Colleghi! - Con il Concilio Vaticano II, le feste di carattere popolare-religioso sono state in parte soppresse o limitate alla sola zona di appartenenza alla parrocchia, mentre è stata mantenuta la celebrazione per tutti i credenti di quelle altamente significative per il culto e per la Chiesa.
Tuttavia, vi sono festività che pur trascendendo l'ambito locale sono state soppresse dal calendario civile, ben dopo il Concordato del 1929 con la Santa Sede, su iniziativa del Governo italiano.
Per gli effetti civili, le festività religiose riconosciute come tali sono elencate dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive». Tale legge è stata in gran parte modificata dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, recante «Disposizioni in materia di giorni festivi», che ha soppresso alcuni giorni festivi validi «agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici». Essi sono:
il giorno della festa di San Giuseppe;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del Corpus Domini;
il giorno della festa dei Santi apostoli Pietro e Paolo ripristinata solo per il comune di Roma, quale festa del Santo patrono.
Le modificazioni apportate dalla citata legge n. 54 del 1977 furono decise dal Governo di allora quale misura per migliorare «la negativa incidenza sulla produttività sia delle aziende che dei pubblici uffici», compromessa da una loro celebrazione infrasettimanale.
Con la presente proposta di legge si intende ripristinare le festività soppresse dal calendario civile e celebrare nuovamente ciò che il sentimento popolare non